Nome, scopo, sede, durata
Art. 1
AGRIFUTURA - associazione di agricoltori ticinesi, è
un’organizzazione di categoria costituita in associazione
secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile
Svizzero.
Art. 2
AGRIFUTURA ha i seguenti scopi:
- promuovere l’imprenditorialità in agricoltura;
- creare fra i soci uno spirito di solidarietà e di
appartenenza ad un ceto di pari dignità rispetto alle
altre categorie professionali;
-
coordinare e predisporre servizi specifici in favore degli
associati;
- promuovere
e favorire il contatto e il dialogo con l’autorità politica,
con partner economici,
amministrativi e giuridici, ed enti che operano in favore
dell’agricoltura;
- salvaguardare
il territorio agricolo;
-
promuovere il contatto fra città e campagna attraverso il
gruppo “Amici di Agrifutura”.
Art. 3
Perseguendo questi scopi, l’associazione partecipa ed
interviene allorquando si modificano e si applicano le leggi
e le ordinanze che disciplinano l’agricoltura.
Inoltre l’associazione si adopera per favorire
l’informazione e l’aggiornamento degli addetti ai lavori, lo
scambio e la realizzazione di progetti comuni con altri
settori connessi con l’agricoltura e si impegna affinché il
concetto di imprenditorialità si affermi anche nel percorso
formativo dei giovani che intendono dedicarsi
all’agricoltura.
L’associazione prevede pure l’organizzazione di eventi
destinati alla reciproca conoscenza dei suoi membri, come
pure all’informazione verso l’esterno concernente il settore
e le sue peculiarità.
Inoltre si adopera per dare e ricevere informazioni,
promuovendo l’uso di mezzi di informazione diretti e
moderni.
Art. 4
AGRIFUTURA è indipendente nei confronti dei partiti
politici.
Art. 5
AGRIFUTURA ha durata illimitata. La sua sede è situata dove
è ubicata l’amministrazione.
Membri, qualità di membro, diritti e doveri
Art. 6
AGRIFUTURA raggruppa persone il cui reddito integrale o
parziale deriva dalla coltivazione della terra,
l’allevamento di bestiame oppure da ogni altra attività
definibile come produzione agricola. Questa categoria di
soci ha come referenti i vari organi dell’associazione
definiti dal presente statuto.
AGRIFUTURA accetta al suo interno persone simpatizzanti
vicine all’agricoltura. La categoria dei soci simpatizzanti
avrà come referente il gruppo “Amici di Agrifutura”.
AGRIFUTURA accetta inoltre in qualità di simpatizzanti
cooperative agricole o associazioni. I simpatizzanti,
persone fisiche o giuridiche, possono partecipare alle
decisioni, ma non hanno il diritto di voto nei diversi
organi dell’associazione.
Art. 7
L’associazione può accettare nuovi membri in ogni tempo.
L’accettazione è subordinata alla ratifica dell’assemblea.
Art. 8
La domanda di ammissione deve essere fatta per iscritto
direttamente a AGRIFUTURA e sottostare alla ratifica
dell’assemblea.
Art. 9
Tutti i membri partecipano alla vita dell’associazione
assistendo alle assemblee, facendo delle proposte e
collaborando nelle attività. Tutti hanno diritto di essere
ascoltati e di partecipare alla definizione delle strategie
dell’associazione.
Art. 10
Conformemente all’art. 70 del CCS, le dimissioni possono
essere date solo per la fine dell’anno con un preavviso di
almeno 6 mesi. Le dimissioni devono essere formulate per
iscritto al presidente di AGRIFUTURA. Il membro che non paga
la tassa annuale è considerato come dimissionario dopo un
anno.
Art. 11
L’espulsione può essere pronunciata nei confronti di quei
membri il cui comportamento è pregiudizievole per
l’associazione. La proposta di espulsione deve essere
presentata dal comitato all’assemblea che deciderà in
merito. Prima di arrivare ad una proposta di espulsione,
l’interessato deve essere ascoltato. L’espulsione deve
essere notificata per iscritto all’interessato.
Art. 12
Ogni membro di AGRIFUTURA, compresi i dimissionari devono
ottemperare agli obblighi nei confronti dell’associazione
fino al giorno della loro uscita.
Art. 13
I membri sono tenuti a versare una tassa annuale il cui
ammontare è stabilito dall’assemblea. La tassa dà diritto ai
membri di beneficiare dei servizi dell’associazione. A
seconda dell’importanza del servizio reso, può essere
richiesto un contributo. I membri simpatizzanti, persone
fisiche o giuridiche, versano una tassa annuale stabilita
dall’assemblea.
Organizzazione, organi
Art. 14
Gli organi di AGRIFUTURA sono :
1.
L’assemblea
plenaria
2.
Il comitato
operativo
3.
La commissione
di revisione
4.
Il comitato organizzativo del gruppo “Amici di Agrifutura”
Art. 15
L’assemblea plenaria di AGRIFUTURA è sovrana. È convocata
dal comitato operativo e si riunisce almeno una volta l’anno
entro la fine di febbraio.
L’assemblea plenaria di AGRIFUTURA:
a. Delibera su
tutti i punti dell’ordine del giorno, definisce le linee
direttive di AGRIFUTURA,
adotta e ratifica il programma
delle attività passate e future proposte dal comitato
operativo.
b. Nomina i membri
del comitato operativo.
c. Nomina il
presidente di AGRIFUTURA su proposta del Comitato operativo.
d. Nomina i membri
della commissione di revisione.
e. Decide
l’ammontare della tassa annuale dei membri, dei soci
simpatizzanti e delle persone
giuridiche.
f. Approva il
preventivo, il consuntivo e ne dà scarico al comitato
operativo.
g. Decide le
modifiche dello statuto.
h. Decide lo
scioglimento di AGRIFUTURA secondo l’articolo 23.
i.
Ratifica la nomina dei membri del comitato organizzativo
degli “Amici di Agrifutura” nominati
dal comitato operativo.
Art. 16
Il comitato operativo è composto da cinque membri eletti per
un mandato di 3 anni e rieleggibili al massimo 3 volte. Il
presidente è nominato secondo le disposizioni statutarie
(art. 15). Per il resto il comitato operativo si organizza
al suo interno e può avvalersi di collaboratori esterni
retribuiti. Si riunisce regolarmente. Il presidente del
comitato operativo è il presidente di AGRIFUTURA e la
rappresenta. Egli presiede inoltre l’assemblea plenaria.
Il comitato operativo è l’organo esecutivo di AGRIFUTURA.
Applica le decisioni dell’assemblea, elabora i rapporti
delle attività passate e propone all’assemblea la linea di
condotta e il programma di AGRIFUTURA. Prende posizione su
problemi economici e sociali nel limite delle sue competenze
statutarie. Il comitato operativo prende tutte le decisioni
urgenti e ne riferisce all’assemblea non appena possibile.
Il comitato operativo impiega e congeda, se è il caso, il
personale di AGRIFUTURA. Inoltre stabilisce precisi
mansionari per eventuali collaboratori retribuiti.
Art. 17
La commissione di revisione è composta da due membri e un
supplente eletti per un mandato di 3 anni. Verifica i conti
di AGRIFUTURA presentati dal comitato operativo.
Art. 18
Il
comitato organizzativo degli “Amici di Agrifutura” è
composto da tre o più persone. La loro nomina e la durata
del mandato è di competenza del comitato operativo ed è
ratificata dall’assemblea. Il comitato organizzativo degli
“Amici di Agrifutura” ha come compito di predisporre e
coordinare attività ricreative e culturali all’indirizzo dei
membri di Agrifutura, dei soci simpatizzanti (Amici di
Agrifutura), come pure del pubblico in generale. Il comitato
organizzativo degli “Amici di Agrifutura” deve sottoporre le
proprie proposte di attività al comitato operativo per
approvazione.
Finanziamento
Art. 19
AGRIFUTURA si finanzia tramite:
a.
Le tasse e i
contributi dei membri.
b.
Il ricavato di
manifestazioni, attività o servizi organizzati da AGRIFUTURA.
c.
Contributi
pubblici.
d.
Donazioni.
Art. 20
Per i propri debiti AGRIFUTURA risponde esclusivamente col
patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità dei
membri.
Responsabilità
Art. 21
AGRIFUTURA nella corrispondenza ufficiale si firma con firma
collettiva e solidale a due del presidente con un membro del
comitato operativo o con un collaboratore.
Art. 22
I membri dell’associazione non incorrono in alcuna
responsabilità personale quanto agli impegni presi
dall’associazione. I membri che non seguono le consegne
dell’associazione sono i soli responsabili degli effetti che
ne derivano.
Diversi
Art. 22
Le votazioni e le elezioni all’interno di AGRIFUTURA e dei
suoi organi avvengono per alzata di mano e a maggioranza dei
membri presenti.
Art. 23
Lo scioglimento di AGRIFUTURA può essere deciso unicamente
con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti. In caso di
scioglimento, il patrimonio sociale sarà versato a
un’organizzazione che persegue i medesimi scopi o a
un’istituzione con fini caritatevoli.
Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea
costitutiva di AGRIFUTURA che ha avuto luogo il 28 ottobre
2007 a Cadenazzo alla presenza di 10 membri fondatori e
ratificati dall’assemblea generale del 17 novembre 2007.
Con modifiche
approvate dall'Assemblea ordinaria del 3 marzo 2012.
|