AGRIFUTURA

  Associazione di agricoltori ticinesi

 c/o Giovanni Berardi, CH-6937 Breno

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 Gli statuti di Agrifutura - Versione 1.1 – 17.11.2007

Nome, scopo, sede, durata

Art. 1

AGRIFUTURA - associazione di agricoltori ticinesi, è un’organizzazione di categoria costituita in associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.


Art. 2

AGRIFUTURA ha i seguenti scopi:

- promuovere l’imprenditorialità in agricoltura;

- creare fra i soci uno spirito di solidarietà e di appartenenza ad un ceto di pari dignità rispetto alle

   altre categorie professionali;

- coordinare e predisporre servizi specifici in favore degli associati;

- promuovere e favorire il contatto e il dialogo con l’autorità politica, con partner economici,

   amministrativi e giuridici, ed enti che operano in favore dell’agricoltura;

- salvaguardare il territorio agricolo;

- promuovere il contatto fra città e campagna attraverso il gruppo “Amici di Agrifutura”.

 

Art. 3

Perseguendo questi scopi, l’associazione partecipa ed interviene allorquando si modificano e si applicano le leggi e le ordinanze che disciplinano l’agricoltura.
 

Inoltre l’associazione si adopera per favorire l’informazione e l’aggiornamento degli addetti ai lavori, lo scambio e la realizzazione di progetti comuni con altri settori connessi con l’agricoltura e si impegna affinché il concetto di imprenditorialità si affermi anche nel percorso formativo dei giovani che intendono dedicarsi all’agricoltura.
 

L’associazione prevede pure l’organizzazione di eventi destinati alla reciproca conoscenza dei suoi membri, come pure all’informazione verso l’esterno concernente il settore e le sue peculiarità.
 

Inoltre si adopera per dare e ricevere informazioni, promuovendo l’uso di mezzi di informazione diretti e moderni.

 

Art. 4

AGRIFUTURA è indipendente nei confronti dei partiti politici.

 

Art. 5

AGRIFUTURA ha durata illimitata. La sua sede è situata dove è ubicata l’amministrazione.

 

 

Membri, qualità di membro, diritti e doveri

 

Art. 6

AGRIFUTURA raggruppa persone il cui reddito integrale o parziale deriva dalla coltivazione della terra, l’allevamento di bestiame oppure da ogni altra attività definibile come produzione agricola. Questa categoria di soci ha come referenti i vari organi dell’associazione definiti dal presente statuto.

 

AGRIFUTURA accetta al suo interno persone simpatizzanti vicine all’agricoltura. La categoria dei soci simpatizzanti avrà come referente il gruppo “Amici di Agrifutura”.

 

AGRIFUTURA accetta inoltre in qualità di simpatizzanti cooperative agricole o associazioni. I simpatizzanti, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare alle decisioni, ma non hanno il diritto di voto nei diversi organi dell’associazione.

 

Art. 7

L’associazione può accettare nuovi membri in ogni tempo. L’accettazione è subordinata alla ratifica dell’assemblea.

 

Art. 8

La domanda di ammissione deve essere fatta per iscritto direttamente a AGRIFUTURA e sottostare alla ratifica dell’assemblea.


Art. 9

Tutti i membri partecipano alla vita dell’associazione assistendo alle assemblee, facendo delle proposte e collaborando nelle attività. Tutti hanno diritto di essere ascoltati e di partecipare alla definizione delle strategie dell’associazione.

 

Art. 10

Conformemente all’art. 70 del CCS, le dimissioni possono essere date solo per la fine dell’anno con un preavviso di almeno 6 mesi. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto al presidente di AGRIFUTURA. Il membro che non paga la tassa annuale è considerato come dimissionario dopo un anno.

 

Art. 11

L’espulsione può essere pronunciata nei confronti di quei membri il cui comportamento è pregiudizievole per l’associazione. La proposta di espulsione deve essere presentata dal comitato all’assemblea che deciderà in merito. Prima di arrivare ad una proposta di espulsione, l’interessato deve essere ascoltato. L’espulsione deve essere notificata per iscritto all’interessato.

 

Art. 12

Ogni membro di AGRIFUTURA, compresi i dimissionari devono ottemperare agli obblighi nei confronti dell’associazione fino al giorno della loro uscita.

 

Art. 13

I membri sono tenuti a versare una tassa annuale il cui ammontare è stabilito dall’assemblea. La tassa dà diritto ai membri di beneficiare dei servizi dell’associazione. A seconda dell’importanza del servizio reso, può essere richiesto un contributo. I membri simpatizzanti, persone fisiche o giuridiche, versano una tassa annuale stabilita dall’assemblea.


Organizzazione, organi

 

Art. 14

Gli organi di AGRIFUTURA sono :

1.      L’assemblea plenaria

2.      Il comitato operativo

3.      La commissione di revisione

4.      Il comitato organizzativo del gruppo “Amici di Agrifutura”

 

Art. 15

L’assemblea plenaria di AGRIFUTURA è sovrana. È convocata dal comitato operativo e si riunisce almeno una volta l’anno entro la fine di febbraio.
 

L’assemblea plenaria di AGRIFUTURA:

a.     Delibera su tutti i punti dell’ordine del giorno, definisce le linee direttive di AGRIFUTURA,

        adotta e ratifica il programma delle attività passate e future proposte dal comitato operativo.

b.     Nomina i membri del comitato operativo.

c.     Nomina il presidente di AGRIFUTURA su proposta del Comitato operativo.

d.     Nomina i membri della commissione di revisione.

e.     Decide l’ammontare della tassa annuale dei membri, dei soci simpatizzanti e delle persone
   giuridiche.

f.      Approva il preventivo, il consuntivo e ne dà scarico al comitato operativo.

g.     Decide le modifiche dello statuto.

h.     Decide lo scioglimento di AGRIFUTURA secondo l’articolo 23.

i.      Ratifica la nomina dei membri del comitato organizzativo degli “Amici di Agrifutura” nominati

       dal comitato operativo.

 

Art. 16

Il comitato operativo è composto da cinque membri eletti per un mandato di 3 anni e rieleggibili al massimo 3 volte. Il presidente è nominato secondo le disposizioni statutarie (art. 15). Per il resto il comitato operativo si organizza al suo interno e può avvalersi di collaboratori esterni retribuiti. Si riunisce regolarmente. Il presidente del comitato operativo è il presidente di AGRIFUTURA e la rappresenta. Egli presiede inoltre l’assemblea plenaria.
 

Il comitato operativo è l’organo esecutivo di AGRIFUTURA. Applica le decisioni dell’assemblea, elabora i rapporti delle attività passate e propone all’assemblea la linea di condotta e il programma di AGRIFUTURA.  Prende posizione su problemi economici e sociali nel limite delle sue competenze statutarie. Il comitato operativo prende tutte le decisioni urgenti e ne riferisce all’assemblea non appena possibile. Il comitato operativo impiega e congeda, se è il caso, il personale di AGRIFUTURA. Inoltre stabilisce precisi mansionari per eventuali collaboratori retribuiti.

 

Art. 17

La commissione di revisione è composta da due membri e un supplente eletti per un mandato di 3 anni. Verifica i conti di AGRIFUTURA presentati dal comitato operativo.

 

Art. 18

Il comitato organizzativo degli “Amici di Agrifutura” è composto da tre o più persone. La loro nomina e la durata del mandato è di competenza del comitato operativo ed è ratificata dall’assemblea. Il comitato organizzativo degli “Amici di Agrifutura” ha come compito di predisporre e coordinare attività ricreative e culturali all’indirizzo dei membri di Agrifutura, dei soci simpatizzanti (Amici di Agrifutura), come pure del pubblico in generale. Il comitato organizzativo degli “Amici di Agrifutura” deve sottoporre le proprie proposte di attività al comitato operativo per approvazione.

 

Finanziamento

 

Art. 19

AGRIFUTURA si finanzia tramite:

a.      Le tasse e i contributi dei membri.

b.      Il ricavato di manifestazioni, attività o servizi organizzati da AGRIFUTURA.

c.      Contributi pubblici.

d.      Donazioni.

 

 Art. 20

Per i propri debiti AGRIFUTURA risponde esclusivamente col patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità dei membri.


Responsabilità

 

Art. 21

AGRIFUTURA nella corrispondenza ufficiale si firma con firma collettiva e solidale a due del presidente con un membro del comitato operativo o con un collaboratore.

 

Art. 22

I membri dell’associazione non incorrono in alcuna responsabilità personale quanto agli impegni presi dall’associazione. I membri che non seguono le consegne dell’associazione sono i soli responsabili degli effetti che ne derivano.

 

Diversi

 

Art. 22

Le votazioni e le elezioni all’interno di AGRIFUTURA e dei suoi organi avvengono per alzata di mano e a maggioranza dei membri presenti.

 

Art. 23

Lo scioglimento di AGRIFUTURA può essere deciso unicamente con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà versato a un’organizzazione che persegue i medesimi scopi o a un’istituzione con fini caritatevoli.

 

Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea costitutiva di AGRIFUTURA che ha avuto luogo il 28 ottobre 2007 a Cadenazzo alla presenza di 10 membri fondatori e ratificati dall’assemblea generale del 17 novembre 2007.

Con modifiche approvate dall'Assemblea ordinaria del 3 marzo 2012.

 

Ó AGRIFUTURA - 2013